La Legge Regionale n° 14 del 8 luglio 2009, “Intervento regionale a sostegno del settore edilizio e per favorire l’utilizzo dell’edilizia sostenibile e modifiche alla legge regionale 12 luglio 2007 n° 16 in materia di barriere architettoniche”, al fine di consentire un adeguato rilancio dell’attività edilizia nel rispetto dell’ambiente e del tessuto urbanistico esistente, detta disposizioni di carattere straordinario promuovendo sia gli interventi di ampliamento degli edifici che quelli finalizzati al miglioramento della qualità abitativa, anche attraverso l’utilizzo delle fonti di energia rinnovabile, provvedendo così a ricostituire e rivitalizzare il patrimonio edilizio esistente.
Il 9 luglio 2011 è entrata in vigore la Legge Regionale n. 13/2011 che ha modificato e integrato e prorogato la precitata Legge Regionale 14/2009.
Tale legge prevede che i “… i Comuni, entro il termine del 30 novembre 2011, deliberino, sulla base di specifiche valutazioni di carattere urbanistico, edilizio, paesaggistico e ambientale, se e con quali ulteriori limiti e modalità applicare la normativa di cui all’articolo 2 (rubricato come “Interventi edilizi”), all’articolo 3 (rubricato come “Interventi per favorire il rinnovamento del patrimonio edilizio esistente”), all’articolo 4…” (rubricato come “Interventi per favorire la riqualificazione degli insediamenti turistici e ricettivi”) e all'art 9 (rubricato come "ambito di applicazione") della legge.
Il Consiglio Comunale di Santa Lucia di Piave nella seduta del 28 novembre 2011 e nella seduta del 19 marzo 2012 ha approvato con proprie deliberazioni i limiti e le modalità di applicazione della normativa regionale riportando inoltre nel testo comparato alcune note di carattere generale. È importante sottolineare che tali disposizioni, di carattere straordinario troveranno applicazione per istanze presentate entro il 30 novembre 2013.
Si rimanda al testo comparato per il dettaglio delle indicazioni.